Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Servizi notarili

ATTENZIONE: Tuti i Link e Moduli AGGIORNATI li troverete a: (Pag1) Modulistica, Tariffe Consolari e LINK

CONSIGLI PRATICI PER LE PROCURE:

Al richiedere una procura è importante inviare via email tutti i documenti citati nella procura stessa: i documenti di identità, di preferenza il passaporto oppure carta di identità, sia di chi fa la procura sia di chi la riceve e i rispettivi codici fiscali. Inviare via email anche i documenti che riguardano l’oggetto della procura: appartamento, autovettura, o altro di cui la procura tratti. Si consigli di inviare il testo della procura già compilato in tutti i suoi dettagli accuratamente verificati, in formato Word modificabile, possibilmente facendosi aiutare da un Notaio o Avvocato di vostra fiducia allo scopo che la procura abbia tutta l’efficacia necessaria. L’indirizzo a cui inviare il tutto è questo: notarile.belohorizonte@esteri.it

ATTENZIONE: Prima di inviarci la mail si prega inserire e verificare TUTTI i dati della procura utilizzando questo modello (scarica modello) e di ADATTARE L’INTERO TESTO in tutti i punti “singolare o plurale”, “maschile o femminile” dati testimoni ecc. ecc.

Questa semplice accortezza abbrevierà i tempi di preparazione della procura.

Il giorno della firma della procura si dovrà mostrare il documento di identità italiano originale.

La tassa consolare è variabile, per questo verrà informata via email e dovrà essere pagata con la carta di DEBTO (non di credito). Possiamo accettare il pagamento in contanti purché sia fatto portando i soldi esatti. Usando prevalentemente le carte di DEBITO non abbiamo le monete per dare il resto.

Naturalmente è necessario presentare il modulo “Richiesta servizi Notarili” (Vedi Pag1) specificando se si tratta di una procura e di che tipo, riempito e firmato dal richiedente, che va anticipato via email insieme a tutto il resto della documentazione richiesta.

Attenzione: Il Consolato può fare la procura soltanto ai cittadini italiani. Cittadini italiani che oltre ad essere italiani conoscano perfettamente la lingua italiana per poter essere in grado di CAPIRE COMPLETAMENTE IL TESTO della Procura stanno firmando.

Per altre cittadinanze rivolgersi al “Tabelião de Notas” che oltre a fare la procura potrà appore una Apostille sia sul originale che sulla traduzione fatta da un traduttore giurato (spesso indicato dallo stesso Tabelião), in modo che la procura abbia valore giuridico in Italia.

===============================================================
===============================================================

 

 

SERVIZI NOTARILI

Atti notarili – Per informazioni dal sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – clicca qui.

Il servizio notarile è dovuto solo alle cittadine ed ai cittadini italiani che si trovino all’estero in via permanente o temporanea.

NOTA BENE: I/le cittadini/e hanno il diritto di richiedere e/o accedere direttamente ai servizi consolari senza alcuna necessità di ricorrere ad intermediari privati.

L’Ufficio Notarile di questo Consolato riceve esclusivamente su appuntamento. Per prenotare un appuntamento si prega di seguire le indicazioni di seguito riportate:

1) L’appuntamento è riservato esclusivamente per la firma dei documenti che l’Addetto/a Notarile ha già preparato (su bozza previamente inviata dal richiedente).

2) Prima di prenotare un appuntamento è necessario contattare l’Ufficio Notarile al seguente indirizzo email: notarile.belohorizonte@esteri.it, inviando la richiesta (clicca qui) del servizio con allegati i documenti previsti.

3) SOLO dopo aver esaminato la richiesta e verificato tutti i documenti, l’Addetto/a Notarile invierà una email per fissare l’appuntamento.

Gli/le utenti dovranno presentarsi all’appuntamento di persona presso l’Ufficio, muniti di documenti di identità in corso di validità (passaporto, carta d’identità, patente di guida, RG brasiliano con meno di dieci anni ecc.).

Nel caso il documento italiano sia scaduto, esso può essere ugualmente esibito, con una dichiarazione dell’interessato sulla fotocopia del documento dichirando che i dati in esso contenuti non non hanno súbito variazioni.

Le donne coniugate dovranno, ove munite di documenti dai quali risultino identificabili soltanto con il cognome del coniuge, fornire prova del cognome da nubile (ad es., mediante esibizione di certificato di nascita e di matrimonio).

Nel caso di richiedenti coniugati in regime di comunione di beni, per la firma dell’atto dovrá presentarsi anche l’altro coniuge.

Per ciascun atto è previsto, di norma, il pagamento di diritti consolari, il cui ammontare varia in funzione del tipo di servizio reso e del rapporto di cambio reais-euro vigente al momento.

ATTI NOTARILI

Si tratta di atti redatti in lingua italiana per i quali è richiesta la conoscenza della lingua e la presenza fisica del dichiarante, munito di un documento di identità, presso gli uffici del Consolato.

Per la preparazione della documentazione, data la complessità della materia, si consiglia di consultarsi preventivamente con il legale o notaio che in Italia dovrà ricevere l’atto firmato presso l’Ufficio Consolare, per avere da questi indicazioni di massima su eventuali specifici contenuti che l’atto stesso dovrà riportare e farsi eventualmente mandare bozza dei contenuti.

Sarebbe opportuno inviare i contenuti relativi agli atti da redigere a cura dell’Ufficio Notarile al momento della richiesta di appuntamento.

I dati che dovranno essere forniti dagli interessati per la preparazione degli atti notarili, da redigere in forma di “atto pubblico”, sono i seguenti:

mandante (colui/colei che dà mandato/procura): cognome e nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza (città, via/piazza, numero civico), codice fiscale italiano;
mandatario/a (colui/colei che riceve mandato/procura): cognome e nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza (città, via/piazza, numero civico), codice fiscale italiano,
oggetto dell’atto.

Oggetto dell’atto

Gli atti notarili possono avere per oggetto:

Procura Generale” (procura da utilizzare con estrema cautela dati gli ampissimi poteri che conferisce al mandatario/a): mandante + mandatario/a + 2 testimoni muniti di documento d’identità valido; nel caso di coniugi in regime di comunione dei beni, andrá prodotto anche il codice fiscale dell’altro coniuge co-firmatario/a della procura;

Procura Speciale“; in quest’ultimo caso specificare se si tratta di:

  1. a) procura speciale alleLiti: mandante + mandatario/a (poiché trattasi di un legale,, fornire anche i dati relativi alla sede dello Studio legale) + generalità complete o estremi della persona o società contro cui agire;
  2. b) procura speciale peracquisto o vendita beni immobili: mandante + mandatario/a + descrizione dell’immobile (ubicazione-composizione) e documento rilasciato dal Comune ove é ubicato l’immobile contenente gli estremi catastali dello stesso;
  3. c) procura speciale peracquisto o vendita autoveicoli/motocicli: mandante + mandatario/a + copia (non autenticata) del libretto di circolazione + descrizione del veicolo/motociclo (marca, modello, targa);
  4. d) procura speciale peracquisto/vendita/scioglimento di società: mandante + mandatario/a + descrizione della società;
  5. e) procure speciali per pratiche disuccessione e/o atti di accettazione/rinuncia relativi a eredità: mandante + mandatario/a + bene oggetto dell’eredità + generalità complete del “de cujus” (congiunto/a deceduto/a), compresi luogo e data di nascita e di decesso, + 2 testimoni muniti di documento d’identità valido;
  6. f) procura speciale perdonazione/accettazione di donazione: mandante + mandatario/a + beneficiario/a della donazione + descrizione dettagliata dei beni oggetto della donazione + 2 testimoni muniti di documento d’identità valido;

TESTAMENTO PUBBLICO

Tra le attività proprie dell’Ufficio notarile presso un Consolato rientra la redazione di alcuni atti concernenti le dichiarazioni di ultima volontà di soggetti che si trovano all’estero.
Il testamento pubblico è la dichiarazione di volontà del testatore resa ad un funzionario delegato alle funzioni notarili in presenza di due testimoni e redatta in forma scritta.
Nel testamento segreto, invece, le funzioni dell’Ufficio notarile si limitano al ricevimento formale dell’atto (il cui contenuto rimane segreto) ed al suo deposito nell’Ufficio.
Il testamento olografo, infine, non necessita della stesura da parte di un funzionario dell’Ufficio notarile e può essere depositato in ogni luogo e presso chiunque. Solitamente esso viene depositato presso l’Ufficio notarile al fine di evitare la possibilità di un suo smarrimento e per assicurarne l’immediata pubblicazione alla morte del testatore.

ATTI PUBBLICI

Si tratta di una tipologia di atti giuridici (come ad esempio l’atto di donazione) per i quali la legge prevede la forma dell’atto pubblico.

ATTIVITÀ DI AUTENTICAZIONE

L’attività di autenticazione è normalmente svolta da un pubblico funzionario del Consolato ma può anche essere svolta da un funzionario delegato alle funzioni notarili. Trattasi in particolare di:

AUTENTICA DI FIRMA e/o FOTOGRAFIA

Per procedere all’autenticazione della firma e/o fotografia, è necessario compilare la richiesta e presentarsi personalmente con un documento di riconoscimento , il proprio códice fiscale (e nel caso di fotografia, com 2 foto tessera uguali) presso il Consolato o prendere appuntamento con l’Ufficio Notarile inviando la richiesta stessa;

L’AUTOCERTIFICAZIONE

Per “autocertificazione” si intende “la certificazione prodotta dall’interessato in sostituzione della normale certificazione” (art.2, legge 15/1968). Essa rappresenta cioè la possibilità per il cittadino di fornire le stesse notizie presenti in un registro pubblico in modo più semplice e con meno oneri.
La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione è concessa a tutti i cittadini italiani e dei Paesi europei.
La facoltà di avvalersi di dichiarazioni sostitutive è stata estesa anche ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.

L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi.
Non possono invece essere utilizzate nei rapporti tra i privati, salvo che gli stessi non vi acconsentano, e davanti all’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

Certificati sostituiti dall’autocertificazione

L’autocertificazione può essere sostitutiva di:

NORMALI CERTIFICAZIONI

Si può dunque ricorrere all’autocertificazione nei seguenti casi:

  • data e luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti politici;
  • stato di celibe, coniugato o vedovo;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio;
  • decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  • posizione agli effetti degli obblighi militari;
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione;
  • titoli di studio acquisiti;
  • qualifiche professionali;
  • esami sostenuti universitari e di stato;
  • titoli di specializzazione;
  • titoli di abilitazione;
  • titoli di formazione;
  • titoli di aggiornamento;
  • titoli di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare;
  • codice fiscale o partita IVA;
  • qualsiasi dato dell’anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di casalinga;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • adempimento o meno degli obblighi militari compresi quelli di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 237/64 come modificato dall’art. 22 della legge 958/86;
  • assenza di condanne penali;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.

Modalità della dichiarazione sostitutiva di certificati:

La dichiarazione sostitutiva delle normali certificazioni si può fare scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all’impiegato) o compilando dichiarazioni sostitutive.
Inoltre, è possibile trasmettere documenti, atti e certificati per fax, per posta o mezzo telematico e informatico alle Amministrazioni Pubbliche.

ATTI NOTORI

Gli interessati possono ricorrere all’autocertificazione per tutti gli stati, fatti e qualità personali che non siano certificabili da parte di una pubblica amministrazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000.
Inoltre, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può riguardare anche circostanze relative ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, nonché la possibilità di attestare la conformità all’originale di una pubblicazione.

La dichiarazione sostitutiva di atti notori può essere fatta dichiarando fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Qualora si tratti di stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico e l’amministrazione ritenga necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, ha a disposizione 15 giorni di tempo dalle dichiarazioni per richiedere la necessaria documentazione.

Validità delle dichiarazioni sostitutive di normali certificazioni e di atti notori:

le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono.
Normalmente i certificati hanno validità per sei mesi dalla data in cui sono stati rilasciati, salvo che norme di legge o regolamentari non dispongano una validità superiore. La validità delle certificazioni anagrafiche e quelle relative allo stato civile è prolungabile se l’interessato dichiara che i dati contenuti nel certificato non hanno subito modifiche e sottoscrive tale dichiarazione.
Hanno validità illimitata, invece, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che attestano stati e fatti personali che non sono soggetti a modificazioni (certificati di nascita, di morte, titoli di studio, ecc.).

Quali sono i casi in cui l’autocertificazione non è MAI ammessa

La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione non è mai ammessa per i certificati:

  • medici;
  • sanitari;
  • veterinari;
  • di origine;
  • di conformità all’Ue;
  • marchi;
  • brevetti.

Casi in cui la Pubblica Amministrazione NON PUO’ più chiedere certificazioni ai cittadini

Nel caso in cui si debba certificare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, la Pubblica Amministrazione non può più chiedere certificazioni ma è sufficiente l’esibizione di un documento di riconoscimento.
La registrazione dei dati avviene attraverso la fotocopia non autenticata del documento stesso.
Se il documento non è più valido, l’interessato deve dichiarare, in margine alla fotocopia, che i dati contenuti nel documento non sono variati dalla data del rilascio.

Sanzioni per i cittadini che forniscono dichiarazioni non veritiere

Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, sono tenute a effettuare i controlli necessari.
Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.
Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.

Documenti di riconoscimento e di identità

In tutti i casi in cui viene richiesto un documento di identità esso può essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente. Sono equipollenti alla carta di identità:

  • Il passaporto;
  • La patente di guida;
  • La patente nautica;
  • Il libretto di pensione;
  • Il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
  • Il porto d’armi;
  • Le tessere di riconoscimento rilasciate da un’Amministrazione dello Stato, purchè munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente.

Nel caso il documento sia scaduto, esso può essere ugualmente esibito, con una dichiarazione dell’interessato sulla fotocopia del documento che i dati in esso contenuti non sono cambiati.