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È cittadino italiano il minorenne che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice con sentenza (art. 2, comma 1 legge n. 91/92).
Nel caso in cui il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardi un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana soltanto se, entro un anno dal provvedimento (riconoscimento o dichiarazione giudiziale), esprime la propria volontà in tal senso attraverso una “elezione di cittadinanza” (art. 2, comma 2 legge n. 91/92).
Al momento dell’elezione, l’interessato dovrà presentare la ricevuta di pagamento del contributo di 250,00 euro al Ministero dell’Interno. Tale pagamento dovrà essere effettuato utilizzando le seguenti coordinate:
Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza
Banca: Poste Italiane S.p.A.
IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Richiesta cittadinanza “nome e cognome richiedente”, Elezione Cittadinanza (Legge n. 91/92 – Art. 2, c 2)
BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRR
La dichiarazione di elezione della cittadinanza di cui all’art. 2, comma 2 della legge deve essere corredata dei seguenti atti:
– atto di nascita, debitamente tradotto ed apostillato;
– atto di riconoscimento o copia autenticata del processo giudiziale con cui viene dichiarata la paternità o la maternità, debitamente tradotto ed apostillato;
– certificato di cittadinanza italiana del genitore;
– ricevuta di pagamento di euro 250,00 al Ministero dell’Interno.
Detti ultimi atti costituiscono il presupposto per richiedere l’esame della pratica.
È da osservare, infine, che in caso di dichiarazione giudiziale di riconoscimento effettuata all’estero, il computo del periodo di un anno per rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza deve effettuarsi dalla data in cui viene reso efficace in Italia il provvedimento straniero.