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Cittadinanza per Discendenza Iure Sanguinis

CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA – IURE SANGUINIS

La cittadinanza italiana viene trasmessa dall’ascendente italiano(a) ai figli, in concatenazione, senza limiti di generazioni, ma con restrizioni nei casi riguardanti la discendenza materna: hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana solamente i figli di madre italiana e padre di cittadinanza straniera se nati dopo il 1º gennaio 1948 oppure i figli nati prima di quella data se hanno padre ignoto (Art. 1 comma 2 Legge 555/1912 e Art. 7 del Codice Civile del 1865) e i loro discendenti.

Nel caso ci fosse nella linea di trasmissione della cittadinanza un figlio o figlia di donna italiana e padre straniero, avranno diritto al riconoscimento, per via amministrativa attraverso questo Consolato, solamente i figli nati a partire dalla data sopraindicata. I figli nati prima del 01/01/1948 potranno richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana solamente attraverso un procedimento giudiziale in Italia.

I certificati di nascita dovranno essere formati a partire dalla dichiarazione resa da un soggetto legittimato ai sensi della normativa italiana vigente all’epoca dell’evento (art. 373 del Codice Civile del 1865, art. 70 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 e art. 30, comma 1, del D.P.R. del 3 novembre 2000, n. 396).

1. APPUNTAMENTO

Tutti i richiedenti residenti in Minas Gerais, potranno fissare un appuntamento, con il sistema di prenotazione del Consolato (clicca qui), per presentare la richiesta e la documentazione relativa al riconoscimento della cittadinanza italiana.

Le persone prenotate dovranno presentarsi personalmente nel giorno e orario dell’appuntamento, presso il Consolato, muniti di tutta la documentazione necessaria. L’appuntamento è personale e intrasferibile. Suggeriamo agli interessati di preparare la documentazione per il riconoscimento della cittadinanza dopo aver effettuato la prenotazione, seguendo le istruzioni disponibili sul presente sito. La documentazione non soggetta a modifiche (ad esempio certificati dello stato civile di ascendenti deceduti, rilasciati dopo il decesso dell’interessato e che non siano stati rettificati) non ha una data di scadenza. La validità degli altri certificati è di 6 mesi. Se la documentazione non dovesse essere ritenuta esaustiva, il Consolato potrà richiedere documentazione aggiuntiva o più recente. Coloro che non si dovessero presentare alla data di convocazione perderanno il turno e dovranno effettuare una nuova prenotazione.

2. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IL GIORNO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il Consolato non offre servizi di ricerca dei documenti per il riconoscimento della cittadinanza italiana. Pertanto, gli interessati potranno effettuare ricerche relative all’avo italiano presso: “Arquivo Público Mineiro”, Museo dell’Immigrazione in San Paolo, Archivio Nazionale in Rio de Janeiro, biblioteche pubbliche e siti di ricerca. Tutta la documentazione di seguito indicata sarà trattenuta dal Consolato e non potrà essere restituita agli interessati.

Documenti riguardanti l’ascendente emigrato dall’Italia (dante causa):

1. Certificato di nascita in originale (Estratto dell’atto di nascita) del dante causa (antenato italiano che ha dato origine al diritto alla cittadinanza), completo di generalità dei genitori. Questo documento dovrà essere richiesto dall’interessato al Comune italiano di nascita dell’ascendente. Nel caso in cui il Comune dovesse informare l’interessato dell’impossibilità dell’emissione dell’Estratto dell’atto di nascita, dovuto al fatto che i registri anagrafici non erano ancora in uso all’epoca della nascita dell’antenato, l’interessato dovrà presentare un documento in cui il Comune attesti l’inesistenza del registro e, in sostituzione al menzionato documento, si potrà presentare il Certificato di Battesimo in originale, rilasciato dalla Parrocchia locale, che contenga il riconoscimento da parte della Curia Vescovile competente per la Parrocchia di emissione.

2. Certificato Negativo di Naturalizzazione, emesso dal Ministero della Giustizia brasiliano (https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certidao-negativa-de-naturalizacao), con Apostille, debitamente tradotto in lingua italiana da un traduttore giurato e con Apostille sulla traduzione. Questo certificato dovrà riportare tutte le eventuali variazioni di nome e cognome dell’ascendente italiano che risultino nei certificati di stato civile brasiliani o che eventualmente siano state oggetto di rettifica giudiziale. Nel caso in cui l’ascendente sia vivo, il Certificato Negativo di Naturalizzazione potrà essere sostituito dalla carta di identità per stranieri (RNE).

a. L’eventuale naturalizzazione brasiliana dell’ascendente italiano non impedisce la trasmissione della cittadinanza ai propri discendenti, a condizione che i figli dell’interessato siano nati prima del decreto di naturalizzazione oppure che siano nati dopo il riacquisto della cittadinanza italiana da parte dell’ascendente naturalizzato oppure che la naturalizzazione sia avvenuta dopo il 16/08/1992. In questo caso, si dovrà presentare il Certificato Positivo di Naturalizzazione, con Apostille, debitamente tradotto in lingua italiana da un traduttore giurato e con Apostille sulla firma del traduttore.

b. Nel caso in cui l’ascendente italiano abbia risieduto in paesi diversi da Brasile e Italia (esempio: il dante causa o altro ascendente è stato residente in Argentina prima di emigrare in Brasile), sarà necessario presentare anche un Certificato Negativo/Positivo di Naturalizzazione rilasciato dalle autorità dei paesi nei quali si è eventualmente risieduto. L’interessato dovrà rivolgersi al Consolato italiano competente per il luogo di rilascio del documento, il quale fornirà le istruzioni circa la legalizzazione e la traduzione degli atti richiesti. Il certificato dovrà essere consegnato già legalizzato/apostillato/tradotto.

3. Certificati di Matrimonio e di Morte: “certidão de casamento em inteiro teor” e “certidão de óbito em inteiro teor”, in versione integrale e in buono stato, con Apostille, e con relativa traduzione giurata in lingua italiana e con Apostille anche sulla firma del traduttore.

a. Se il matrimonio è stato celebrato in Italia, sarà necessario presentare l’Estratto dell’atto di matrimonio, in originale, rilasciato dal competente Comune.

b. Nel caso in cui l’ascendente italiano si sia sposato più volte sarà necessario presentare il primo certificato di matrimonio, il certificato di morte del primo coniuge (o eventuale divorzio) e il certificato del secondo matrimonio, e così via.

c. Se il matrimonio o la morte si sono verificati in paesi terzi (per esempio, nascita in Italia, matrimonio in Argentina, morte in Brasile), sarà necessario produrre i rispettivi certificati emessi dalle autorità competenti del paese in cui sono stati originariamente registrati.

d. Nel caso in cui nel certificato di morte risulti qualsiasi informazione che indichi che il soggetto era brasiliano (era elettore, brasiliano naturalizzato o brasiliano per opzione, ecc.), sarà necessario comprovare che i suoi figli erano nati prima della naturalizzazione o dopo eventuale riacquisto della cittadinanza italiana. In questo caso specifico, al posto del Certificato negativo di naturalizzazione, sarà necessario presentare il Certificato positivo di naturalizzazione. Nei casi in cui l’informazione riguardante la cittadinanza fosse errata nel certificato di matrimonio e/o di morte sarà necessario rettificare l’atto.

e. Nel caso in cui qualche atto di stato civile non sia reperibile, questo potrà essere sostituito da certificato emesso con mandato giudiziario, opportunamente postillato, insieme con il processo di ricostruzione giudiziaria dell’atto, anch’esso postillato e accompagnato da relativa traduzione giurata postillata. Non è possibile accettare un documento di inesistenza dell’atto perché questo tipo di documento non ha validità per lo Stato italiano.

4. Nel caso in cui risulti sentenza di rettifica a margine di un atto di stato civile, potrà essere richiesta copia della sentenza e delle parti principali del processo (petizione iniziale, atti di istruzione e giudizio, sentenza, passaggio in giudicato e “certidão de objeto e pé”), anch’essi dovranno essere postillati e accompagnati da relativa traduzione giurata postillata.

Documenti riguardanti agli ascendenti di origine italiana:

1. Certificati di Nascita e di Matrimonio: “certidão de nascimento em inteiro teor” e “certidão de casamento em inteiro teor”, in versione integrale e in buono stato, con Apostille, e con relativa traduzione giurata in lingua italiana e con Apostille anche sulla firma del traduttore.

Nel caso in cui qualche atto di stato civile non sia reperibile, questo potrà essere sostituito da certificato emesso con mandato giudiziario, opportunamente postillato, insieme con il processo di ricostruzione giudiziaria dell’atto, anch’esso postillato e accompagnato da relativa traduzione giurata postillata. Non è possibile accettare un documento di inesistenza dell’atto perché questo tipo di documento non ha validità per lo Stato italiano. N.B.: Non è necessaria la presentazione anche degli atti di nascita e morte di coniugi degli ascendenti nella linea di trasmissione della cittadinanza.

Documenti riguardanti i richiedenti:

1. Scheda anagrafica debitamente compilata e firmata da ogni richiedente maggiorenne (i minorenni inclusi nel processo non devono compilare questo formulario). Si richiede che questo formulario sia compilato al computer, senza alterare il testo originale, e che venga firmato dall’interessato in Consolato. Nel caso di figli minori nati da genitori non sposati o divorziati, sarà necessaria la presentazione del modulo di iscrizione relativo al minorenne compilato e firmato da entrambi i genitori. Per ulteriori istruzioni, guardare la sezione sotto indicata “Considerazioni importanti su alcuni casi specifici” => Casi di figli minorenni del richiedente nati da genitori non sposati o divorziati.

2. Fotocopia semplice del documento di identità (RG) o del passaporto brasiliano valido, anche per i minorenni inclusi nel processo. Non saranno accettati documenti di identità (RG) con data di emissione superiore a dieci anni, così come tessere professionali o patenti di guida (CNH).

3. Una prova di residenza personale e recente di ciascun richiedente maggiorenne. Nel caso di persone sposate, saranno accettate anche prove in nome dei coniugi. Potranno essere presentati come prove di residenza:

– bolletta recente di luce, acqua, telefono fisso, TV

– Internet;

– bolletta spese condominiali;

– bolletta assicurazione sanitaria;

– ricevuta di pagamento delle tasse universitarie dove consti l’indirizzo dello studente;

– prima pagina (quella che contiene l’indirizzo) della dichiarazione dei redditi che abbia l’ultimo anno come base di calcolo;

– lettera di avviso del pagamento della pensione;

– dichiarazione dattore di lavoro in carta intestata e con firma riconosciuta in cartorio (‘semelhança‘ ou ‘autenticidade‘);

– attestazione di iscrizione presso gli istituti scolastici, indirizzo compreso. L’indirizzo dichiarato nel modulo deve corrispondere all’indirizzo che risulta nel documento presentato.

Il Consolato si riserva la possibilità di sollecitare altri documenti complementari attestanti la residenza.

4. Tutti gli atti di stato civile brasiliani concernenti i richiedenti (nascita, matrimonio, unione civile, divorzio, nascita figli minorenni, 2º matrimonio, ecc.) in duplicato originale (cd. “segunda via original”), in versione integrale, con relativa traduzione giurata. Tali documenti devono essere apostillati. Anche la traduzione giurata deve essere apostillata.

5. Albero genealogico (utilizzando il modello presente sul sito). Tale albero dovrà contenere le informazioni a partire dal dante causa, anche nel caso in cui in questo Consolato esista già un processo di cittadinanza di familiari.

6. Nel caso in cui risulti sentenza di rettifica a margine di qualche atto di stato civile, sarà necessario presentare copia della sentenza e delle parti principali del processo (petizione iniziale, atti di istruzione e giudizio, sentenza, passaggio in giudicato e “certidão de objeto e pé”), anch’essi apostillati e accompagnati da relativa traduzione giurata apostillata.

IMPORTANTE:

a. Nel caso in cui dovessero sorgere dubbi in fase di analisi della documentazione, il Consolato si riserva la possibilità di richiedere documenti complementari o più recenti.

b. In caso di prenotazione per gruppo familiare, un familiare dovrà presentare tutta la documentazione originale a partire dall’antenato italiano e, gli altri parenti, la documentazione personale e la copia dei certificati italiani del dante causa (nascita e eventuale matrimonio).

c. In caso di atti di antenati già depositati presso questo Consolato e conformi alle disposizioni attuali non sarà necessario presentarli nuovamente, tranne la copia dei certificati italiani del dante causa (nascita ed eventuale matrimonio). Per utilizzare la documentazione risultante agli atti del Consolato, è necessaria la presentazione dell’autorizzazione di chi l’ha depositata.

d. Nel caso in cui un familiare abbia già ottenuto il riconoscimento della cittadinanza in Italia o presso altre autorità diplomatico-consolare, il nuovo richiedente dovrà comunque provvedere a tutta la documentazione a partire dal dante causa.

e. Si sottolinea che, ferme restando le modalità di accesso civico agli atti disciplinate dalla vigente normativa, in virtù delle norme in materia di privacy, non è possibile consultare i processi di cittadinanza di parenti nei registri del Consolato.

3. ABOLIZIONE DELLA LEGALIZZAZIONE CONSOLARE DI ATTI PUBBLICI ESTERI:

ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE DELL’AIA SULL’APOSTILLA

Il 14 agosto 2016 è entrata in vigore per il Brasile la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 sull’abolizione dell’obbligo di legalizzazione di atti pubblici stranieri. A partire da questa data, la legalizzazione degli atti pubblici brasiliani – basata sulla Risoluzione del Consiglio Nazionale di Giustizia n. 228 del 22 giugno 2016 – è stata sostituita dallo strumento dell’Apostille, emessa dai cd. “Cartórios”.

L’Apostille è una nota con la quale i “Cartórios” autorizzati autenticano e confermano la validità dell’atto pubblico brasiliano, consentendo di non dover più richiedere ai consolati territorialmente competenti la legalizzazione di tali documenti. L’Apostille è applicata anche alle traduzioni degli stessi atti pubblici, a condizione che la traduzione sia eseguita da un traduttore pubblico giurato che faccia parte degli elenchi predisposti dalle Camere di Commercio (“Juntas Comerciais”) di ciascuno Stato della Federazione. (Per Minas Gerais, clicca qui).

L’atto pubblico brasiliano è riconosciuto e considerato valido in Italia grazie all’Apostille posta sulla firma dell’autore del certificato e sulla firma dell’autore della traduzione. Possono essere presentate traduzioni asseverate presso i Tribunali italiani ai sensi della vigente normativa.

4. PAGAMENTO DELLE TARIFFE CONSOLARI

La Legge n. 89/2014 stabilisce l’obbligo di pagare l’importo corrispondente al valore di 300,00 euro per ogni persona maggiorenne che presenti la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Il contributo è dovuto per l’analisi della documentazione indipendentemente dal buon esito della pratica. Nel caso in cui il riconoscimento della cittadinanza non vada a buon fine a conclusione dell’istruttoria, l’importo pagato non potrà essere rimborsato. Sono esenti dal pagamento del contributo i figli dei richiedenti che alla data di presentazione della domanda di cittadinanza, nel giorno dell’appuntamento, siano minorenni, così come gli ascendenti già deceduti o quelli ancora vivi che non richiedano il riconoscimento della cittadinanza.

5. SCADENZE

Il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana sarà completato entro 730 giorni dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza, come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18/03/2014.

CONSIDERAZIONI IMPORTANTI SU ALCUNI CASI SPECIFICI

Caso in cui uno degli avi sia nato in Brasile prima del 01/01/1889

Potrà essere presentato relativo Certificato di Battesimo emesso dalla Parrocchia, opportunamente legalizzato dalla Curia Episcopale competente per la parrocchia di emissione. Tale certificato dovrà essere tradotto e postillato. Anche la traduzione dovrà essere munita dell’Apostille. Nel caso di nascite avvenuti dopo la suddetta data, saranno ammessi solo certificati dello stato civile brasiliano.

Caso in cui uno degli avi sia sposato in Brasile prima del 21/05/1890

Potrà essere presentato relativo Certificato di Matrimonio religioso emesso dalla Parrocchia, opportunamente legalizzato dalla Curia Episcopale competente per la parrocchia di emissione. Tale certificato dovrà essere tradotto e postillato. Anche la traduzione dovrà essere munita dell’Apostille. Nel caso di matrimoni avvenuti dopo la suddetta data, saranno ammessi solo certificati dello stato civile brasiliano.

Caso di richiedenti divorziati

Una sentenza di divorzio emessa in Brasile non è considerata automaticamente valida in Italia. Le registrazioni del divorzio annotate nei rispettivi atti di matrimonio/nascita non sono valide per il riconoscimento delle relative sentenze in Italia. I documenti necessari per la trascrizione di una sentenza di divorzio sono:

a. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata dall’interessato, la quale attesti il procedimento di divorzio. Individuare il modello giusto sul nostro sito, uno è relativo al divorzio consensuale in “Cartório” e l’altro relativo al divorzio giudiziale.

b. Copia della sentenza e dichiarazione di passaggio in giudicato (solitamente consiste in un timbro nelle ultime pagine del processo) e certificato della situazione processuale (“certidão de objeto e pé”) – munita di Apostille. In caso di divorzio consensuale in “Cartório”, dovrà essere prodotto un originale (cd. “segundo traslado”) della scrittura privata autenticata che determina il divorzio munito di Apostille. c. La traduzione in lingua italiana della documentazione specificata al punto b deve essere realizzata da un traduttore giurato e deve essere munita di Apostille.  Il Consolato si riserva la possibilità di richiedere documentazione complementare per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.

Caso di errori nei nomi e cognomi nei certificati di stato civile brasiliani

Nel caso in cui i certificati di stato civile contengano differenze sostanziali nei nomi e/o nei cognomi o nelle generalità degli ascendenti in linea di trasmissione deceduti o che non siano i richiedenti, sarà necessario sollecitare la rettifica di tali registrazioni presso la Giustizia brasiliana. Nel caso in cui i certificati di stato civile dei richiedenti contengano errori materiali oppure dati non conformi alla documentazione già depositata in Consolato, sarà necessario sollecitare la rettifica di tali registrazioni presso i “Cartórios” oppure presso la Giustizia brasiliana.

Nel caso di rettifica giudiziale, sarà necessario presentare copia della sentenza e delle parti principali del processo (petizione iniziale, atti di istruzione e giudizio, sentenza, passaggio in giudicato e “certidão de objeto e pé”), anch’essi postillati e accompagnati da relativa traduzione giurata postillata. Nel caso in cui le alterazioni che constino nelle certificazioni continuino a suscitare dubbi circa l’identità della persona, il Consolato si riserva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione complementare.

Casi di figli minorenni del richiedente nati da genitori non sposati o divorziati

Il formulario relativo ai figli minori dovrà essere compilato da entrambi i genitori e firmato in Consolato. Nel caso in cui il genitore non richiedente non possa presentarsi in Consolato nel giorno dell’appuntamento, la relativa firma dovrà essere riconosciuta presso un “Tabelionato di Notas”. La copia del documento di identità del genitore non richiedente dovrà essere allegata alla domanda. Nel caso in cui il/la figlio/a risieda con il genitore che non gli trasmette la cittadinanza, dovrà essere allegata all’istanza una copia della prova di residenza intestata al genitore non discendente.

Casi di figli nati prima o fuori dal matrimonio

Per la legge italiana tale condizione non impedisce la trasmissione della cittadinanza. Nel caso in cui nel certificato di nascita constino entrambi i genitori come dichiaranti, sarà sufficiente presentare il certificato integrale, in duplicato originale, munito di Apostille, opportunamente tradotto in lingua italiana da traduttore giurato. Anche la traduzione dovrà essere munita di Apostille. Qualora, però, nel certificato di nascita consti come dichiarante soltanto uno dei genitori, nel caso in cui il figlio sia minore di 14 anni, sarà necessario che il genitore non dichiarante faccia in un “Tabelionato de Notas” una scrittura pubblica di dichiarazione di maternità/paternità firmata anche dal genitore che ha inizialmente dichiarato la nascita, nella quale si dichiari di acconsentire al riconoscimento. Nel caso in cui il figlio abbia già compiuto i 14 anni d’età, sarà lui stesso a dover essere presente all’atto della scrittura pubblica dichiaratoria (“escritura pública declaratória”) per esprimere il suo consenso con la dichiarazione del genitore. La scrittura dovrà essere munita di Apostille e dovrà essere opportunamente tradotta in lingua italiana da un traduttore giurato. Anche la traduzione dovrà essere accompagnata da Apostille.

Attenzione: nel caso in cui il figlio sia riconosciuto nella scrittura dal genitore che gli trasmette la cittadinanza dopo la maggiore età, questi ha a disposizione un termine legale improrogabile di un (1) anno dalla data del suddetto riconoscimento per firmare una dichiarazione presso questo Consolato per l’elezione di cittadinanza italiana, nei termini di cui alla Legge n. 91 del 05/02/1992; in caso contrario, non avrà diritto alla cittadinanza italiana. Si consiglia, pertanto, ad un maggiorenne che deve essere riconosciuto da un genitore italiano che gli trasmetterebbe la cittadinanza italiana, di farlo solamente dopo l’analisi della documentazione da parte di questo Consolato, previa prenotazione e pagamento della tariffa prevista, ai fini di evitare la scadenza dei termini previsti dalla legge. Per ulteriori istruzioni, clicca qui.

Caso di figli riconosciuti giudizialmente

Per i figli riconosciuti giudizialmente dovrà essere presentata copia del processo del riconoscimento di paternità, dalla petizione iniziale alla sentenza finale, passata in giudicato. Insieme al processo dovrà essere inviato il certificato della situazione processuale (“Certidão de Objeto e Pé”). Tutti i documenti dovranno essere muniti di Apostille. Del processo completo dovranno essere tradotte, solo ed esclusivamente da traduttore giurato, soltanto le seguenti parti: Certificato della situazione processuale (“Certidão de Objeto e Pé”); Petizione iniziale (petição inicial); Atti di Istruzione e Giudizio (Ata de Instrução e Julgamento); Sentenza; Passaggio in giudicato (solitamente consiste in un timbro nelle ultime pagine della sentenza). Anche la traduzione dovrà essere munita di Apostille. Questo processo, una volta inviato in Italia, sarà sottoposto a valutazione da parte della giustizia italiana.

Attenzione: nel caso in cui il figlio sia riconosciuto dal genitore che gli trasmette la cittadinanza dopo la maggiore età, questi ha a disposizione un termine legale improrogabile di un (1) anno dalla data in cui viene reso efficace in Italia il provvedimento straniero per firmare una dichiarazione presso questo Consolato per l’elezione di cittadinanza italiana, nei termini di cui alla Legge n. 91 del 05/02/1992; in caso contrario, non avrà diritto alla cittadinanza italiana. Per ulteriori istruzioni, clicca qui.

Caso di figli riconosciuti tramite scrittura pubblica

Per i figli riconosciuti con scrittura pubblica il richiedente dovrà presentare un duplicato originale della Scrittura Pubblica di Riconoscimento di figlio (Escritura Pública de Reconhecimento de Filho) emessa dal Tabelionato de Notas nella quale l’atto è stato formato, accompagnata da traduzione in lingua italiana fatta esclusivamente da traduttore giurato. Tali documenti devono essere muniti di Apostille.

Attenzione: nel caso in cui il figlio sia riconosciuto dal genitore che gli trasmette la cittadinanza dopo la maggiore età, questi ha a disposizione un termine legale improrogabile di un (1) anno dalla data del suddetto riconoscimento per firmare una dichiarazione presso questo Consolato per l’elezione di cittadinanza italiana, nei termini di cui alla Legge n. 91 del 05/02/1992; in caso contrario, non avrà diritto alla cittadinanza italiana. Si consiglia, pertanto, ad un maggiorenne che deve essere riconosciuto da un genitore italiano che gli trasmetterebbe la cittadinanza italiana, di farlo solamente dopo l’analisi della documentazione da parte di questo Consolato, previa prenotazione e pagamento della tariffa prevista, ai fini di evitare la scadenza dei termini previsti dalla legge. Per ulteriori istruzioni, clicca qui.

Caso di figli adottati durante la minore età

Dovrà essere presentata copia del processo giudiziario di adozione, dalla petizione iniziale alla sentenza finale, passata in giudicato. Insieme al processo dovrà essere inviato il certificato di situazione processuale (certidão de Objeto e Pé) con Apostille. Del processo completo, dovranno essere tradotte soltanto le seguenti parti (“Peças Principais”): Certificato della situazione processuale (certidão de Objeto e Pé); Petizione iniziale (petição inicial); Atti di Istruzione e Giudizio (Ata de Instrução e Julgamento); Sentenza; Passaggio in giudicato (solitamente consiste in un timbro nelle ultime pagine della sentenza). Tali documenti e relative traduzioni dovranno essere muniti di Apostille. Questo processo, una volta inviato in Italia, sarà sottoposto a valutazione da parte della giustizia italiana.

Caso di certificati stranieri

In caso di nascita, matrimonio o morte avvenuti fuori dal territorio brasiliano dovrà essere presentato il certificato originale straniero con legalizzazione del Consolato d’Italia competente e traduzione direttamente dalla lingua straniera all’italiano, salvo che non sia previsto l’esonero dalla legalizzazione e/o dalla traduzione in base ad accordi, convenzioni internazionali o disposizioni comunitarie. Si consiglia di fare riferimento alle istruzioni che la locale rappresentanza diplomatico-consolare italiana potrà fornire. Questo Consolato non potrà accettare certificazioni brasiliane emesse a partire da certificazioni di Paesi terzi (ovvero, trascrizioni).

I certificati rilasciati dagli Stati firmatari della Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile, sono esenti da legalizzazione / Apostille e traduzione. Gli stati aderenti sono: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia.

Contatto: cidadania.belohorizonte@esteri.it