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Cittadinanza per Discendenza Iure Sanguinis

Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Gazzetta ufficiale), recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, ha modificato i requisiti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

Nelle more della conversione in legge del decreto-legge, si illustrano le seguenti disposizioni operative.

Tutte le domande di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis depositate entro il 27 marzo 2025 (incluso) presso questa Sede consolare, e per le quali è stata regolarmente pagata la percezione, saranno esaminate e valutate ai sensi della normativa in vigore prima dell’adozione del summenzionato decreto-legge.

Tutte le domande di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis depositate a partire dal 28 marzo 2025 (incluso) saranno esaminate e valutate ai sensi delle variazioni disposte con il summenzionato decreto-legge.

In particolare:

  • Non cambia il regime normativo e si applicano quindi i criteri seguiti in precedenza alle seguenti categorie di persone:
    • nati nel territorio italiano, anche in possesso di altra cittadinanza;
    • nati dovunque, se non possiedono altra cittadinanza.
  • I nati all’estero in qualsiasi data (anche prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36), se possiedono un’altra cittadinanza, acquistano la cittadinanza italiana in modo automatico solo se:
    • uno dei genitori (anche adottivi) è nato in Italia;
    • un genitore o adottante cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio (residenza che dovrà essere provata mediate un certificato storico di residenza rilasciato dal comune competente);
    • uno dei nonni italiani (anche adottivi) è nato in Italia.

Le nuove regole si applicano a tutti i modi automatici di acquisto della cittadinanza previsti dalle norme italiane succedutesi nel tempo, ad esempio: cittadinanza iure sanguinis (figli di genitore cittadino), per riconoscimento o dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, per adozione, per matrimonio di donna straniera con marito italiano prima del 27 aprile 1983 (articolo 10, secondo comma, della legge n. 555/1912), iuris communicatione (figli minori di genitore che acquista o riacquista la cittadinanza: ad esempio, articolo 12 della legge n. 555/1912 e articolo 14 della legge n. 91/1992).

Questa Sede consolare procederà ad esaminare tutte le domande già depositate secondo i criteri sopra esposti.