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REATI ELETTORALI – VOTO ALL’ESTERO PER CORRISPONDENZA

In base all’articolo 48 della Costituzione italiana, il voto è personale ed eguale, libero e segreto.

ATTENZIONE

  • L’elettore ha l’obbligo di custodire personalmente il materiale elettorale inviatogli dall’Ambasciata o dal Consolato;
  • È assolutamente vietato cedere il materiale elettorale a terzi;
  • Chi viola le disposizioni in materia incorre nelle sanzioni previste dalla Legge. L’art. 18 della L. 459/2001 dispone: “1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all’articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate. 2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro”.