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Minorenni – Riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita – Art. 1, §1 e art. 3-bis da Lei 91/1992

  1. Figli minorenni di cittadini jure sanguinis (discendenza) sui quali non si applicano le limitazioni previste dall’art. 3-bis della Legge 91/1992 – figli o nipoti di cittadino esclusivamente italiano (art. 3-bis, §1, lettera c);
  2. Figli di cittadino italiano che ha vissuto in Italia per almeno due anni ininterrotti dopo il riconoscimento della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio (art. 3-bis, §1, lettera d);
  3. Figli di cittadino italiano che non possiedono alcuna altra cittadinanza (mediante presentazione della documentazione comprovante che il minore è apolide).

Saranno registrati come cittadini italiani per nascita, e non per beneficio di legge.

Ad esempio, se il richiedente ha un ascendente di secondo grado (nonno/nonna) esclusivamente italiano, dopo la verifica dell’assenza di interruzioni nella linea di trasmissione della cittadinanza, egli potrà avere riconosciuta la cittadinanza sin dalla nascita. Ma, se il genitore ha rinunciato o perso la cittadinanza italiana prima della nascita del(o) figlio(a) o durante la sua minorità, si considera che ci sia stata un’interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza italiana e il minore non potrà avere diritto al riconoscimento.

D’altro canto, se il/la nonno/a è esclusivamente italiano/a, ma il/la padre/madre non è stato/a riconosciuto/a cittadino/a in precedenza, ma ha diritto al riconoscimento, tuttavia il/a figlio/a potrà comunque ottenere il riconoscimento della cittadinanza.

Spetta al richiedente dimostrare che gli ascendenti in questione non avessero altra cittadinanza oltre quella italiana al momento del loro eventuale decesso o della nascita del minore.

Documentazione obbligatoria:

  1. certificato di non naturalizzazione dell’ascendente di primo o secondo grado che consente la trasmissione della cittadinanza italiana (art. 3-bis, §1, lettere c e d della L. 91/1992) e relativa traduzione giurata, entrambe munite di apostille;
  2. certificato di nascita dell’ascendente di primo o secondo grado che consente la trasmissione della cittadinanza italiana (art. 3-bis, §1, lettere c e d della L. 91/1992), rilasciato dal Comune italiano competente, in cui emerga la registrazione della cittadinanza italiana per nascita, nel caso non sia stata riconosciuta presso questo Consolato Generale;
  3. quando la trasmissione sia avvenuta tramite un ascendente di secondo grado, [nonno o nonna esclusivamente italiani(a)], certificato di nascita del genitore del minorenne accompagnato dalla relativa traduzione giurata, entrambe munite di apostille, che dimostri la filiazione proveniente da cittadino esclusivamente italiano;
  4. copia del RNE (Registro Nazionale degli Stranieri) dell’ascendente di primo o secondo grado che consente la trasmissione della cittadinanza italiana (art. 3-bis, §1, lettera c e d della L. 91/1992);
  5. certificato di nascita in forma integrale del minore accompagnato dalla relativa traduzione giurata, entrambe munite di apostilla;
  6. richiesta di trascrizione del certificato di nascita, firmata da entrambi i genitori, accompagnata da una copia di un documento d’identità valido di entrambi i genitori – carta d’identità emessa meno di 10 anni fa, CIN (Carta d’Identità Nazionale), passaporto, CNH (Carta Nazionale di Abilitazione, con indicazione del luogo di nascita), carta d’identità o passaporto italiani;
  7. eventuale dichiarazione di riconoscimento di paternità/maternità e relativa traduzione giurata, entrambe corredate da apostilla.

Se i genitori non fossero legalmente sposati al momento della nascita del minore e non risulti nel certificato di nascita che i genitori sono stati dichiaranti, sarà necessario presentare, oltre al modulo di trascrizione, un atto pubblico di riconoscimento di paternità/maternità firmato dal genitore che non ha dichiarato esplicitamente la filiazione nel certificato di nascita del figlio. Nel caso di figli che non hanno ancora compiuto 14 anni, è necessario che nell’atto pubblico di paternità/maternità sia presente il consenso al riconoscimento da parte del genitore che ha dichiarato la nascita del figlio nel certificato di nascita, secondo il modello di dichiarazione di figlio minore di 14 anni. Se il figlio ha già compiuto 14 anni, sarà necessario che nell’atto pubblico di paternità/maternità sia presente il consenso del minore al proprio riconoscimento, secondo il modello di dichiarazione di figlio maggiore di 14 anni.

In entrambi i casi, sarà necessario presentare la relativa traduzione giurata dell’atto pubblico, entrambe apostillate.

La procedura sopra descritta deve essere seguita anche nei casi di genitori che si sono sposati dopo la nascita del figlio.

Per richiedere la trascrizione dei certificati di nascita di questi minori, è necessario inviare tutta la documentazione sopra descritta per posta all’indirizzo del Consolato Generale d’Italia a Belo Horizonte:

All´attenzione del SETTORE DI STATO CIVILE

Richiesta di trascrizione di nascita

Rua Alagoas, 721 – 30130-165 Belo Horizonte-MG

A causa dell’elevato numero di richieste ricevute dal settore cittadinanza, non è possibile confermare il ricevimento delle domande inviate per posta. Per avere questo riscontro, si consiglia di inviare tutta la documentazione con Ricevuta di Ritorno (AR) – servizio aggiuntivo delle poste che consente di comprovare la consegna dell’oggetto al destinatario.