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Documenti

  • Estratto dell’atto di nascita o equivalente, in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità/maternità e annotazione del matrimonio), debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.

NOTA BENE: Per l’elenco dei traduttori pubblici giurati in Minas Gerais, consultare il sito:  https://jucemg.mg.gov.br/pagina/99/italiano

  • Certificati Penali del Paese di origine, degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciati inderogabilmente da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzati/apostillati e tradotti in lingua italiana. Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.

NOTA BENE: Il Certificato di Precedenti Penali della Polizia Federale Brasiliana può essere rilasciato dal Commissariato della Polizia Federale oppure tramite il sito del Governo brasiliano al link: https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-de-antecedentes-criminais. Si precisa che questo certificato deve essere munito dell’Apostille e della relativa traduzione effettuata da un traduttore giurato. Anche la firma del traduttore deve essere apostillata. Si ribadisce che deve trattarsi di un Certificato Federale e non di uno Stato brasiliano o del “Distrito Federal” e che nel campo “Natural” il richiedente deve indicare la città e lo Stato brasiliano di nascita.

Per la traduzione e la legalizzazione dei certificati non brasiliani, si invita a visitare il sito dell’autorità italiana competente nel Paese che ha rilasciato il certificato. La legalizzazione deve essere effettuata con Apostille, se il Paese ha firmato la Convenzione dell’Aja del 05.10.1961. Se il Paese non è firmatario di tale Convenzione, la legalizzazione deve essere effettuata dall’Ambasciata o dal Consolato competente per il Paese di rilascio. Le informazioni sui Consolati e le Ambasciate d’Italia sono disponibili sul sito: www.esteri.it. ATTENZIONE: Si precisa che i certificati penali stranieri, così come qualsiasi altro atto straniero, devono essere sempre tradotti direttamente dalla lingua di origine in italiano.

  • Ricevuta del versamento del contributo di 250€ a favore del Ministero dell’Interno , con le modalità indicate nella sezione “Costi”. ATTENZIONE: la ricevuta obbligatoriamente deve essere intestata a NOME DEL RICHIEDENTE.
  • Documento di identità: fotocopia del passaporto oppure della carta di identità estera in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio, scadenza e firma).
  • Copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi.

NOTA BENE: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

  • Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). Le certificazioni ammesse sono esclusivamente le seguenti:
    • PLIDA della Società Dante Alighieri
    • CertIt dell’Università Roma Tre
    • CILS dell’Università per stranieri di Siena
    • CELI dell’Università per stranieri di Perugia
    • Co.L dell’Università per stranieri di Reggio Calabria

Altre certificazioni provenienti al di fuori dei suddetti Enti non sono idonee e non potranno essere accettate.

Non sono, invece, tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:

    • Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’Accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione.
    • I titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE (o CE) di cui all’articolo 9 del medesimo Testo Unico (anche se residenti all’estero), solo se rilasciato dalle Autorità italiane. I permessi di soggiorno per motivi familiari o quelli emessi da altri Stati non sono idonei. I permessi di soggiorno per motivi familiari o quelli emessi da altri Stati non sono idonei.
    • Coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

NOTA BENE: A titolo d’esempio, istituzioni convenzionate sono l’Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro, l’Istituto Italiano di Cultura di San Paolo e il Centro di Lingue della Scuola internazionale Fondazione Torino di Belo Horizonte.

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