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Entry Exit System – Sistema de Entrada/Saída

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A partire dal 12 ottobre viaggiare in Europa per soggiorni di breve durata sarà più semplice grazie a un nuovo sistema di gestione delle frontiere. L’apposizione dei timbri sul passaporto sarà in gran parte sostituita dall’EES, il Sistema di Entrata/Uscita digitale e completamente automatizzato che registrerà i dati biometrici, i dati del documento di viaggio e le date di viaggio dei cittadini di Paesi extra Unione Europea.

È importante chiarire che l’EES non introduce alcun nuovo requisito per le persone che beneficiano della libera circolazione in Europa.

Per quale motivo viene introdotto l’EES?

  1. L’EES modernizza il controllo delle frontiere e riduce progressivamente i tempi di attesa.

  2. L’EES identifica precocemente i cittadini di Paesi extra Unione Europea che non rispettino le condizioni di ingresso e soggiorno oppure che rimangano oltre il tempo consentito nello Spazio Schengen.

  3. L’EES migliora la sicurezza alle frontiere europee.

Quali Paesi europei utilizzano l’EES?
Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Spagna, Danimarca, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia e Svizzera.

Chi sarà registrato nell’EES?
Saranno registrati nell’EES i cittadini di Paesi extra Unione Europea che viaggiano verso Paesi che utilizzano il sistema per soggiorni di breve durata fino a 90 giorni in un periodo di 180 giorni. I dati dei viaggiatori saranno registrati nell’EES indipendentemente dal fatto che necessitino di un visto per soggiorni di breve durata o che siano viaggiatori esenti dall’obbligo di visto. Anche i respingimenti all’ingresso saranno registrati.

Quali dati raccoglie l’EES?

  • Dati personali del documento di viaggio, come nome completo, data di nascita, nazionalità

  • Data e luogo di ciascun ingresso e uscita nei 29 Paesi europei che utilizzano l’EES

  • Dati biometrici, come immagine facciale e/o impronte digitali

  • Informazioni su eventuali respingimenti all’ingresso

Tutela della privacy
I dati dei viaggiatori saranno raccolti e conservati nel pieno rispetto delle norme e dei diritti di protezione dei dati dell’Unione Europea. Per maggiori informazioni sulla protezione dei dati e sul modo in cui è possibile esercitare i propri diritti, incluso quello di richiedere l’accesso o la rettifica dei propri dati, si può visitare il sito
https://travel-europe.europa.eu/ees/data-held-by-ees

Chi può accedere ai dati dei viaggiatori?

  1. Le autorità responsabili delle frontiere, dei visti e dell’immigrazione nei Paesi europei che utilizzano l’EES

  2. I servizi di applicazione della legge negli stessi Paesi, nonché l’Europol

  3. In condizioni rigorose, i dati possono essere trasferiti a un altro Paese dentro o fuori dall’UE o a un’organizzazione internazionale

  4. I vettori, esclusivamente per verificare se i titolari di un visto per soggiorni di breve durata abbiano già utilizzato il numero di ingressi consentito dal visto stesso

Programmi nazionali di facilitazione
I Paesi europei che utilizzano l’EES potranno introdurre programmi nazionali di semplificazione per agevolare il passaggio in frontiera ai cittadini di Paesi extra UE che viaggiano frequentemente in Europa. Questi programmi potranno essere applicati in uno o più Stati membri. Per sapere se si ha diritto a beneficiare di un programma nazionale di facilitazione è possibile consultare il sito https://travel-europe.europa.eu

Esenzioni
L’EES non sarà applicabile a:

  1. Cittadini dei Paesi che utilizzano l’EES, nonché di Cipro e Irlanda

  2. Cittadini di Paesi extra UE titolari di una carta di soggiorno e familiari diretti di un cittadino dell’Unione Europea

  3. Cittadini di Paesi extra UE titolari di una carta o di un permesso di soggiorno e familiari diretti di un cittadino di un Paese extra UE che possa viaggiare in Europa come un cittadino UE

  4. Cittadini di Paesi extra UE che viaggiano in Europa nell’ambito di un trasferimento intra-societario o per motivi di ricerca scientifica, studio, formazione, volontariato, programmi di scambio studentesco, progetti educativi e programmi alla pari

  5. Titolari di permessi di soggiorno e visti di lungo periodo

  6. Cittadini di Andorra, Monaco e San Marino, nonché titolari di un passaporto rilasciato dallo Stato della Città del Vaticano o dalla Santa Sede

  7. Persone esenti dai controlli di frontiera o che beneficiano di regole specifiche relative ai controlli alle frontiere

  8. Persone in possesso di un’autorizzazione valida di traffico frontaliero locale

  9. Membri degli equipaggi ferroviari internazionali di passeggeri e merci