Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

ELEZIONI COMITES PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI E AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

In vista delle prossime elezioni per il rinnovo dei Comites, programmate per il 3 dicembre 2021, una delle scadenze più importanti riguarda la presentazione delle liste dei candidati agli Uffici elettorali istituiti presso i Consolati.

 

A) CANDIDATI: REQUISITI, INELEGGIBILITA’ E INCANDIDABILITA’

A.1) ELEGGIBILITA’ DEI CANDIDATI

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 286/2003, sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’art. 5 comma 1 della Legge 459/2001 e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative.

La candidatura è ammessa solo in una circoscrizione e per una sola lista.

Ai sensi dell’art. 6 del DPR 395/2003, i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti per godere di elettorato passivo (art. 55, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

 

A.2) INELEGGIBILITA’ E INCANDIDABILITA’

L’art. 6 del DPR 395/2003, già richiamato, rinvia alle condizioni di ineleggibilità e incandidabilità previste dagli articoli 60 (Ineleggibilità) e 61 (Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia) del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, nonché dagli articoli 10 (incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità) del D.Lgs. 235/2012.

a) NON sono eleggibili coloro che siano stati componenti di un Comitato per due mandati consecutivi (art. 8, comma 1, della Legge 286). Per due mandati si intendono quelli effettuati come membri di due distinti Comitati insediati nella medesima circoscrizione consolare, a seguito di due diverse e successive consultazioni elettorali, indipendentemente dalla durata in carica di ciascun Comitato;

b) Il limite dei due mandati consecutivi si applica anche nel caso di fusione di due Comites distinti geograficamente in un unico ente, poiche’ il membro eletto nel nuovo Comitato mantiene in concreto rapporti con la Comunita’ territoriale di provenienza, con evidente continuita’ con la stessa;

c) il limite dei due mandati consecutivi NON trova invece applicazione nel caso in cui il componente sia stato prima eletto in un Comites e successivamente in un altro, distinto geograficamente: il cambiamento di localita’ e’ di fatto sufficiente a far venir meno il presupposto giustificativo del divieto;

d) si ricorda l’incompatibilita’ tra l’incarico di corrispondente consolare e la carica di membro di un Comitato per gli Italiani all’Estero, gia’ segnalata con messaggio n. 42035 del 29 marzo 2021;

e) si richiamano infine altre situazioni che determinano l’ineleggibilita’ dei candidati. NON risultano eleggibili:

– coloro che non siano iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459;

– coloro che non siano in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative;

– coloro che siano candidati in piu’ circoscrizioni o in piu’ liste;

– i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all’estero, ivi compreso il personale a contratto;

– coloro che detengono cariche istituzionali italiane e cariche istituzionali in enti che, a qualsiasi titolo, percepiscono contributi finanziari dallo Stato italiano, e i loro collaboratori salariati;

– gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attivita’ scolastiche che operano nel territorio del Comitato;

– gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l’assistenza che ricevono finanziamenti pubblici.

 

B) PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI

Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere e non superiore a 16 per i Comites composti da 12 membri o 22 per i Comites composti da 18 membri.

Esse sono presentate nelle ore d’ufficio all’Ufficio elettorale dal ventesimo al trentesimo giorno successivo all’indizione (ossia da giovedì 23 settembre a domenica 3 ottobre 2021).

Le liste, ciascuna munita del proprio contrassegno, sono presentate da uno dei candidati o da un sottoscrittore. Il presentatore della lista dichiara il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni.

Ogni lista di candidati (ognuno con cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché numero progressivo attribuito dal presentatore di lista) deve essere corredata della prescritta documentazione, ovvero:

a) le dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della candidatura di ciascun candidato corredate dai relativi certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti negli elenchi elettorali della circoscrizione consolare, allo scopo di evitare che persone prive dell’elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati (in conformità con le norme vigenti in materia elettorale);

b) la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il comitato elettorale circoscrizionale;

c) le sottoscrizioni prescritte dalla legge. Per ogni sottoscrittore la lista deve recare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e la certificazione elettorale.

N.B.: a seguito dell’emanazione del DL 117/2021, e limitatamente alle elezioni dei Com.It.Es. previste per il 2021, la firma dei sottoscrittori è esente da autentica se accompagnata da un valido documento di identità o di riconoscimento o di documento equipollente ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche rilasciato dalle competenti autorità del Paese di residenza.

I sottoscrittori delle liste devono essere residenti nella circoscrizione consolare (da almeno sei mesi in base all’art.13, comma 1, Legge 286/2003) e risultare negli elenchi elettori per le elezioni dei Comites.

I certificati, anche collettivi, che attestano l’iscrizione dei sottoscrittori negli elenchi elettori per le elezioni dei Comites della relativa circoscrizione sono rilasciati dall’ufficio consolare, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni (ossia dal 18 settembre 2021). Essi sono rilasciati su richiesta degli interessati e sulla base degli atti in possesso dell’ufficio consolare e nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati possono essere firmate in atti (fogli) separati. Gli atti separati di raccolta delle firme riportano il contrassegno di lista, nonché tutti i nominativi dei candidati.

Si specifica che le firme dei presentatori di lista sono comunque autenticate dal funzionario consolare in considerazione del fatto che la legge prevede che il presentatore della lista si rechi all’Ufficio consolare per consegnare la propria dichiarazione. Parimenti si rammenta che le sottoscrizioni alle accettazioni delle candidature sono egualmente soggette ad autentica.

 

SOTTOSCRIZIONI DELLE LISTE DEI CANDIDATI ED ESENZIONE AUTENTICA DELLE FIRME

Gli elettori sottoscrittori delle liste devono risultare iscritti nell’elenco degli elettori residenti, non possono essere candidati e non possono sottoscrivere più di una lista pena la nullità della sottoscrizione.

N.B.: a seguito dell’emanazione del DL 117/2021, e limitatamente alle elezioni dei Com.It.Es. previste per il 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste di cui all’articolo 15, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è fissato in CINQUANTA (anziché cento) per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila e in CENTO (anziché duecento) per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila. Si rammenta che ai sensi dell’art. 1 della L. 286/2003, la consistenza numerica della collettività residente si ricava dall’elenco aggiornato al 31/12/2020 dei residenti all’estero ex art. 5 della Legge 459/2001.

Si ribadisce che le firme dei sottoscrittori non sono soggette ad autentica (vedasi punto B), fermo restando che le firme già autenticate dagli Uffici consolari sono considerate valide a tutti gli effetti.

 

APERTURA UFFICIO ELETTORALE PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

Al fine di completare le operazioni relative alla presentazione delle liste dei candidati (dichiarazioni di accettazione candidatura, autentiche di firma, presentazione delle liste, rilascio dei certificati di iscrizione degli elettori nelle liste elettorali), si comunica che l’Ufficio Elettorale è aperto nei seguenti giorni e orari:

– Dal 21 settembre al 24 settembre: dalle ore 9 alle 10:30 

– Dal 27 settembre al 1 ottobre: dalle ore 9 alle 10:30

– Sabato 2 ottobre e domenica 3 ottobre: dalle 9 alle 10:30 (solo su previo appuntamento: belohorizonte.elettorale@esteri.it)

A partire dal 20 settembre, si potrà richiedere il rilascio dei certificati di iscrizione degli elettori nelle liste elettorali.

Dal 23 settembre al 3 ottobre, il Consolato riceve le dichiarazioni di presentazione delle liste da parte dei rappresentanti.

Per rendere più agevoli le operazioni, è altresì possibile concordare con l’Ufficio Elettorale un appuntamento dedicato, scrivendo all’indirizzo belohorizonte.elettorale@esteri.it

 

Modelli

Informativa sulla protezione dati personali

Dichiarazione presentazione di una lista

Designazione rappresentanti di lista effettivo e supplente

Candidati alla carica di membri del Comites

Dichiarazione di accettazione della candidatura