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Pagamento delle pensioni all’estero: accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2019/2020

L’INPS sta avviando l’accertamento generalizzato dell’esistenza in vita dei pensionati residenti all’estero per gli anni 2019/2020. 

E’ in corso la spedizione della lettera esplicativa e del modulo standard di attestazione (cfr. il fac-simile di cui all’Allegato n. 2) ai pensionati residenti in Paesi compresi nella prima fase della verifica anno 2019/2020. Per consentire un’ordinata e tempestiva gestione del flusso di rientro delle attestazioni, il modulo e’ personalizzato per ciascun pensionato. Per questo motivo gli interessati DOVRANNO UTILIZZARE IL MODULO RICEVUTO DA CITIBANK e non potranno essere utilizzati moduli in bianco. Nel caso in cui un pensionato non riceva il modulo o lo smarrisca, dovra’ contattare il Servizio di assistenza della Banca, che provvedera’ ad inviare un nuovo modulo personalizzato.

Nel caso in cui il pensionato si trovi in stato di infermita’ fisica o mentale, o si tratti di pensionati che risiedono in istituti di riposo o sanitari, pubblici o privati, o di pensionati affetti da patologie che ne impediscono gli spostamenti o di soggetti incapaci o reclusi in istituti di detenzione, e’ necessario contattare il Servizio di supporto di Citi, che rendera’ disponibile il modulo alternativo di certificazione di esistenza in vita (cfr. il fac-simile di cui all’Allegato n. 3). Tale modulo, su richiesta del pensionato o del patronato sara’ inviato, a mezzo posta elettronica, in formato PDF; inoltre e’ prevista la possibilita’, per i soggetti interessati, di richiedere tale modulo ai Patronati abilitati al portale di Citi in quanto gli stessi possono produrre e stampare autonomamente il materiale per la prova alternativa di esistenza in vita.

FASI DELL’ACCERTAMENTO – BRASILE 

Da febbraio 2020 a luglio 2020, si aprira’ la fase dedicata ai pensionati residenti in Brasile. Le comunicazioni saranno inviate ai pensionati nel corso del mese di febbraio 2020 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro i primi giorni di giugno 2020. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di luglio 2020, laddove possibile, avverra’ in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o di produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 luglio 2020, il pagamento delle pensioni sara’ sospeso a partire della rata di agosto 2020.

CRITERI DI ESCLUSIONE PER GRUPPI DI PENSIONATI DALL’ACCERTAMENTO GENERALIZZATO DELL’ESISTENZA IN VITA.

Per razionalizzare lo svolgimento dell’attivita’ di verifica e’ stato ritenuto opportuno non inviare la richiesta di produrre la prova di esistenza in vita ai seguenti gruppi di soggetti i quali, pertanto anche per la verifica dell’anno in corso, NON SONO TENUTI a restituire le attestazioni:

a) titolari di pensioni che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con le Istituzioni previdenziali tedesche, svizzere e polacche. L’Istituto ha stipulato con Deutsche Rentenversicherung (DRV), Ufficio Centrale di Compensazione (UCC) e Zaklad UbezpieczeU Spolecznych (ZUS), accordi di scambio delle informazioni di decesso, che riguardano un numero considerevole di pensionati e che hanno gia’ dato prova di sufficiente affidabilita’, rendendo superflue ulteriori verifiche. Si sottolinea che tale esclusione non riguarda tutti i pensionati ma solo quelli che sono titolari anche di prestazioni a carico delle suddette Istituzioni e per i quali vengono scambiate le informazioni.

b) pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione a partire dal 1 luglio 2019. Cio’ in quanto la riscossione personale presso il Partner d’appoggio della Banca e’ stata considerata prova sufficiente dell’esistenza in vita, poiche’ le agenzie Western Union accertano all’atto dell’incasso, l’identita’ del beneficiario attraverso documenti validi con foto.

c) beneficiari di trattamento pensionistico i cui pagamenti sono stati gia’ sospesi da Citibank a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di tre riaccrediti consecutivi di rate di pensione.

d) pensionati che riscuotono annualmente pensioni di importo mensile inferiore a 10 euro in quanto per tali beneficiari la verifica sara’ effettuata ogni due anni, in considerazione dello scarso rischio di erogazione di rilevanti importi indebiti.

 

MESSAGGI E MODULISTICA

Messaggio INPS

Allegato 2

Allegato 3